Deducibili dal reddito autonomo le spese dei professionisti per master, corsi di formazione e convegni: costi scaricabili, casi particolari e nuove regole in arrivo.
Tra le spese che il professionista con Partita IVA può dedurre ai fini dell’imposta sul reddito ci sono anche quelle di formazione e aggiornamento professionale. In attesa dell’approvazione definitiva del Jobs Act Autonomi (Ddl S.2233-B, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”), il riferimento legislativo è ancora l’articolo 54, comma 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR): “le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare”. Il Ddl Lavoro Autonomo e Smart Working, invece, rende deducibili al 100% le spese per master e corsi di formazione o aggiornamento professionale, convegni e congressi, compresi viaggio e soggiorno. Il tutto, con un tetto massimo di 10mila euro annui (articolo 9 del Ddl). Fino ad approvazione definitiva e ad entrata in vigore del provvedimento, invece, tali spese restano dedicibli al 50%.I corsi di formazione devono comunque essere inerenti alla professione svolta. Ad esempio, il consulente del lavoro potrà dedurre le spese per un corso sulla elaborazione delle buste paga. Anche per i corsi di formazione online in modalità e-learning le spese sono deducibili nella stessa percentuale.
Spese deducibili da IRPEF e IRAP
- Quota di iscrizione ai corsi, convegni e congressi;
- spese di viaggio per raggiungere la sede del corso o convegno;
- spese di vitto durante il corso o convegno;
- spese di alloggio per la partecipazione.
Deducibilità IRPEF
- Iscrizioni e viaggi: deducibilità del 50% sul 100% della spesa.
- Vitto e alloggio: deducibilità del 50% sul 75% delle spese.
Iscritti albi professionali
La circolare n. 35/E 2012 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la deducibilità è applicabile anche alle spese per la partecipazione alla formazione continua obbligatoriadegli iscritti in albi professionali come ingegneri, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, geometri, ecc.
corsi di formazione e aggiornamento professionale possono essere svolti anche all’estero, purché si provi la spesa con copia della fattura e del bonifico con cui si è pagato il corso.