AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO: PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE IL REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE.
DECRETO MINISTERO GIUSTIZIA N° 140 DEL 13/08/2014 PUBBLICATO NELLA G. U. DEL 24/09/2014
Il D.L. N° 145/2013, convertito in Legge N° 9/2014, in merito alla formazione prevista per gli Amministratori di Condominio, aveva previsto delle integrazioni alla riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla legge 11/12/2012 N° 220.
L’art. 1 comma 9 lettera a del decreto così recita: “ con regolamento del Ministero della Giustizia sono determinati i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione degli Amministratori di Condominio nonché i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica“.
Il Ministero della Giustizia, sentito il parere del Consiglio di Stato, con decreto N° 140 del 13/08/2014 e pubblicato nella gazzetta Ufficiale del 24/09/2014, ha emanato il Regolamento che individua i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione prevista per poter svolgere la professione di Amministratore di Condominio.
Per il corso di formazione iniziale è stata prevista una durata di almeno 72 ore, mentre per l’aggiornamento, da effettuare annualmente, è stata prevista una durata di almeno 15 ore.
Un ruolo molto importante lo riveste la figura del Responsabile Scientifico a cui, riguardo alla formazione, viene assegnato il compito di:
- Verificare il possesso dei requisiti dei formatori;
- Verificare il rispetto dei contenuti dell’attività di formazione;
- Predisporre i programmi didattici:
- Attestare il superamento dell’esame finale.
Tale regolamento ha lo scopo di implementare la preparazione, le competenze e la professionalità degli aspiranti Amministratori di Condominio e di coloro che già ricoprono detto incarico.