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Il 7 Aprile 2006 sono stati pubblicati i regolamenti attuativi del decreto 20 Febbraio 2004, N. 56, che ampliano il numero dei soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio comprendendovi:



– agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell’iscrizione nell’apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

– mediazione creditizia, in presenza dell’iscrizione all’albo dei mediatori creditizi di cui all’art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;

In base alla normativa, i soggetti indicati dovranno:

A) identificare i clienti in relazione ad operazioni (es. acquisto di immobile) di importo pari o superiore a 15.000 Euro, con dichiarazione sottoscritta dal cliente stesso ai sensi art. 21 D.lgs 231/2007. L’identificazioni va effettuata sulla base di un valido documento di riconoscimento.

B) istituire l’archivio unico (in forma cartacea od informatico) e registrare e conservare in esso i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle operazioni eseguite.
Le registrazioni, sia su archivio cartaceo che su archivio informatico, dovranno essere conservate per 10 anni.

C) segnalare le operazioni sospette di cui all’art. 3 della legge antiriciclaggio,

D) istituire misure di controllo interno e assicurare un’adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.

La sanzione prevista per l’omessa istituzione dell’archivio unico è l’arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 5.164,00 a 25.822,00 euro, mentre per la Tardiva e omessa registrazione nell’archivio viene prevista una multa da 2.582,00 a 12.911,00 euro.
Il corso della durata di 3 ore servirà a far comprendere all’Agente e/o all’aspirante Agente la gestione corretta della documentazione prevista dalla normativa in materia di antiriciclaggio.

Al termine verrà consegnato ai partecipanti un attestato di frequenza.